Accesso civico

Riferimenti normativi
Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013
Art. 1, L.P. n. 4/2014
Art. 4, L.P. n. 4/2014
Linee guida ANAC (del. 1309/2016)
Contenuto dell'obbligo

Nella sezione sono pubblicati:

  • Accesso civico "semplice": nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
  • Accesso civico "generalizzato": nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
  • Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Accesso civico "semplice"

L’accesso civico (semplice) è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria in base alla normativa in materia di trasparenza.

Accesso civico "generalizzato"

L’accesso civico generalizzato è, inoltre, il diritto di chiunque di accedere ai dati, che non necessitano di ulteriore attività di rielaborazione, e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dalla normativa. Il diritto di accesso generalizzato è escluso in presenza dei seguenti interessi giuridicamente rilevanti:

  • interessi pubblici: la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive;
  • interessi privati: la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

L’accesso civico generalizzato è altresì escluso, ex art. 5 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (per la provincia di Trento, dall’art. 32-bis della legge provinciale n. 23 del 1992).

Si evidenzia che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’articolo 32 della legge provinciale sull’attività amministrativa n. 23 del 30 novembre 1992; quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita previa richiesta motivata attraverso la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico e dell'accesso generalizzato

La richiesta di accesso civico (semplice o generalizzato), può essere presentata utilizzando uno dei due moduli appositamente predisposti, rispettivamente, per l’accesso civico semplice e per l’accesso civico generalizzato.

Richiesta di accesso civico semplice formato .odt formato .docx formato .pdf
Richiesta di accesso civico generalizzato formato .odt formato .docx formato .pdf

La richiesta può essere presentata o trasmessa:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: tndigit@tndigit.it 
  • tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: tndigit@pec.tndigit.it 
  • tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Trentino Digitale SpA – via G. Gilli, 2- 38121 TRENTO

I destinatari interni della richiesta (responsabile della trasparenza o uffici competenti) sono individuati dall'ufficio di protocollo della segreteria in relazione alla tipologia di accesso civico e ai contenuti della richiesta stessa.

Entrambe le tipologie di accesso civico sono caratterizzate da:

  • assenza di limitazioni in ordine alla legittimazione soggettiva: la richiesta di accesso civico può essere formulata da chiunque;
  • assenza di obblighi motivazionali in capo al richiedente: chiunque formuli la richiesta non deve dare dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza del dato o documento;
  • gratuità del rilascio, salvo il rimborso del costo di riproduzione effettivamente sostenuto e documentato;
  • obbligo di conclusione del procedimento di accesso con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (salva la possibilità di un suo prolungamento nei casi di notifica ad eventuali controinteressati).

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Trentino Digitale SpA. Qualora il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non risponda alla richiesta di accesso civico, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo.
E’ inoltre prevista la possibilità di ricorrere al Difensore civico e al Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Responsabile della trasparenza: ing. Mauro Piffer

Titolare del potere sostitutivo: il Presidente

Per i recapiti si rinvia ai contatti a piè pagina.